GIUSTIZIA 1
PROCESSI PIÙ RAPIDI
E CARCERE CERTO
PER CHI DELINQUE
GIUSTIZIA 2
CIRCOLAZIONE:
GIRO DI VITE
PER I PIRATI
DELLA STRADA
di Antonio Marini
|
|
PROCESSI PIÙ RAPIDI
E CARCERE CERTO
PER CHI DELINQUE
l nuovo «pacchetto sicurezza» varato dal Governo è costituito dal decreto legge 22 maggio 2008 n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza, da due disegni di legge in cui sono state inserite tutte quelle disposizioni - tra cui quella relativa all’introduzione del reato di immigrazione clandestina - che per la loro complessità richiedono un vaglio più meditato da parte del Parlamento, e da tre decreti legislativi dedicati ai ricongiungimenti familiari dei cittadini stranieri, al riconoscimento e alla revoca dello status di rifugiato e alla libera circolazione dei cittadini comunitari. V’è, inoltre, un ulteriore disegno di legge in materia di cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione illegale, con il quale l’Italia aderisce al Trattato di Prum che istituisce la banca dati nazionale del Dna.
Il decreto legge, entrato in vigore il 29 maggio scorso, prevede, tra l’altro, alcune importanti modifiche al Codice di Procedura penale volte a dare concreta attuazione al principio della ragionevole durata dei processi, sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e consacrato nell’articolo 111 della Costituzione, tenendo conto che l’eccessiva durata dei procedimenti penali determina spesso la scarcerazione di persone imputate di gravi delitti per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Si tratta di modifiche che da una parte rendono obbligatorio e non più facoltativo il rito direttissimo dopo la convalida dell’arresto in flagranza da parte del Gip o dopo la confessione dell’imputato, a meno che ciò non pregiudichi gravemente l’indagine; dall’altra restringono la discrezionalità del pubblico ministero nella scelta del giudizio immediato, che diventa obbligatorio per chi è in carcere (o agli arresti domiciliari) in seguito a un provvedimento cautelare emesso dallo stesso Gip e confermato in sede di riesame dal Tribunale della libertà.
L’obiettivo che si intende raggiungere con l’introduzione di questa nuova ipotesi di giudizio immediato è duplice: espandere oltre i consueti limiti la funzione propria del giudizio immediato di accelerare i tempi dei processi nei quali v’è l’evidenza della prova e, nel contempo, contenere il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini cautelari, imprimendo al processo una velocità maggiore, quantomeno nella fase delle indagini preliminari, una volta che siano stati adottati provvedimenti custodiali.
In definitiva, quello che il decreto intende conseguire è proprio un modello di «pratica professionale virtuosa», che imponga al pubblico ministero di completare le indagini prima di richiedere la custodia cautelare dell’indagato in modo da poter rapidamente esercitare poi l’azione penale, saltando l’udienza preliminare davanti al Gip - i cui tempi appaiono sempre più dilatati - e scaricando interamente nella fase del giudizio il carico dei termini di carcerazione.
Per dare concretezza poi al principio della certezza della pena, vista la coesistenza nell’ordinamento di numerosi istituti premiali che rendono inefficace la pena irrogata dall’autorità giudiziaria, con il decreto sono state abrogate le disposizioni che prevedevano il cosiddetto patteggiamento in appello - strumento molto usato e anche abusato -, che evitava la celebrazione dei giudizi di appello ma che, soprattutto se combinato con altri precedenti riti alternativi, ad esempio il giudizio abbreviato per il quale è già prevista una riduzione secca di un terzo della pena, vanificava tante condanne anche per gravi reati, riducendo peraltro l’interesse dell’imputato a ricorrere al patteggiamento nella fase delle indagini preliminari e durante il primo grado di giudizio, con ricadute assolutamente negative sull’obbiettivo di deflazione del carico processuale legato proprio al ricorso ai riti alternativi in tale fase e grado.
Insomma, l’esigenza dell’effettività della pena ha preso il sopravvento sull’interesse ad accorciare i tempi del processo. Vista, però, la riduzione dei termini di prescrizione effettuata dalla ex Cirielli (legge 5 dicembre 2005 n. 251), resta da auspicare che il legislatore si decida a mettere mano seriamente a una riforma del sistema di impugnazione, riducendo drasticamente i casi di appello e prevedendo l’esecutività della sentenza di condanna di secondo grado, quantomeno nell’ipotesi della «doppia conforme», predisponendo altresì un filtro adeguato per accedere al ricorso per Cassazione.
Altra importante modifica, sotto il profilo dell’effettività della pena, è quella che segna l’ampliamento dei casi in presenza dei quali non è possibile la sospensione dell’esecuzione delle condanne definitive. Il decreto prevede, infatti, la modifica dell’articolo 656 comma 9 del Codice di rito, che reca la disciplina dell’esecuzione delle pene detentive, disponendo che nei casi di condanna a pena non superiore a tre anni il pubblico ministero ne sospende in ogni caso l’esecuzione, onde consentire la presentazione di eventuali richieste di concessione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) o della richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena per quanto riguarda i tossicodipendenti che abbiano in corso o vogliano intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo.
Nell’elenco dei reati per i quali era già esclusa la sospensione sono stati inseriti quelli di rapina, di furto in abitazione e con strappo, di incendio boschivo e di prostituzione minorile. In relazione anche a tali tipologie di reato l’esecuzione della pena non sarà più automaticamente sospesa in attesa di un’eventuale decisione, ma sarà immediatamente applicata salva la facoltà del condannato di presentare le eventuali richieste di concessione delle misure alternative alla detenzione e salva la decisione in merito del Tribunale di Sorveglianza. Anche questa scelta è frutto di un compromesso, perché la piena attuazione del principio della certezza della pena avrebbe richiesto un più drastico ridimensionamento dei benefici che potremmo definire «a cascata», previsti dall’ordinamento penitenziario.
CIRCOLAZIONE:
GIRO DI VITE
PER I PIRATI
DELLA STRADA
incremento esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall’abuso di alcool e droga, unitamente al crescente malcontento dell’opinione pubblica verso la mitezza del trattamento sanzionatorio riservato ai responsabili di tali incidenti, hanno indotto il Governo a introdurre con il decreto legge 92/2008 una serie di disposizioni volte a rafforzare l’apparato sanzionatorio previsto nel Codice penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Sul punto si è sviluppato da alcuni anni un acceso dibattito, soprattutto a livello mediatico, che ha coinvolto la stessa qualificazione dei fatti di questo genere, tanto che da più parti si è addirittura arrivati a indicare in proposito un’ipotesi autonoma di reato, sostanzialmente ritagliata sulla fattispecie dell’omicidio volontario commesso con dolo eventuale (in alcuni casi vi sono state iniziative dei pubblici ministeri in tal senso), prevedendo pene ben più consistenti di quelle già previste dal Codice penale, ritenute sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente.
Nel recente passato il legislatore ha cercato di fronteggiare la situazione intervenendo ripetutamente sulla contravvenzione prevista dall’articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui ha inasprito progressivamente il trattamento sanzionatorio nel tentativo di scoraggiare a monte l’inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti in tutte le zone del Paese e ad opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale. Ma la scarsa efficacia dissuasiva di tali interventi è sotto gli occhi di tutti. Di qui la necessità di un giro di vite più efficace, che investe anche le disposizioni contenute nel Codice della strada, in grado di rendere più severa e soprattutto effettiva la risposta sanzionatoria.
In tale prospettiva, con riferimento al delitto di omicidio colposo, è stata elevata in via generale la pena massima edittale da cinque a sei anni. Un trattamento sanzionatorio ben più severo è previsto, in particolare, per i soggetti che si pongono alla guida di veicoli in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in rilevante stato di ebbrezza: si fa espresso richiamo alla più grave delle situazioni contemplate nell’articolo 186 del Codice della strada: accertamento di valori corrispondenti a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
In tali fattispecie, infatti, la pena è stata ulteriormente inasprita sia per le ipotesi in cui viene cagionata la morte di una sola persona (reclusione da tre a dieci anni), sia per quelle in cui vi è invece pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una persona o più persone e lesione di una o più persone: il massimo previsto è stato innalzato da dodici a quindici anni). Inoltre, con l’introduzione nel Codice penale dell’articolo 590 bis, si è esclusa la possibilità di operare il cosiddetto giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, ad eccezione di quelle della minore età e della cooperazione di minima importanza, che praticamente vanifica ogni inasprimento delle pene.
Si tratta di una disposizione di particolare rigore, già vigente in relazione ad altri fenomeni criminosi di rilevante gravità (ad esempio terrorismo e criminalità organizzata), che appare giustificata dalla necessità di reprimere con più efficacia questo grave fenomeno. Modifiche di segno analogo sono state introdotte anche per le ipotesi in cui, dalle condotte di soggetti postisi alla guida pur trovandosi in rilevante stato di ebbrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, siano derivate lesioni colpose gravi o gravissime: da un lato si è previsto un inasprimento delle pene (fino a due anni per le lesioni gravi e fino a quattro anni per quelle gravissime), dall’altro si è reso anche in questi casi inapplicabile il giudizio di bilanciamento di cui sopra.
Per quanto riguarda le modifiche apportate alle disposizioni contenute nel Codice della strada, la principale novità consiste nella reintroduzione della contravvenzione relativa al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti concernenti lo stato di ebbrezza alcolica o l’assunzione di sostanze stupefacenti, che soltanto nove mesi fa era stata depenalizzata con il decreto legge n. 117 del 2007 configurando al suo posto un illecito amministrativo che aveva finito per vanificare l’effettività delle fattispecie più gravi di guida in stato di ebbrezza, inevitabilmente dipendenti dall’accertamento alcolimetrico. Per la nuova contravvenzione è previsto lo stesso trattamento sanzionatorio riservato alla più grave delle violazioni contemplate nell’articolo 186 del Codice della strada.
Sicché, mentre prima il conducente poteva avere interesse a rifiutare il test alcolimetrico accettando l’irrogazione della sanzione amministrativa nella consapevolezza che senza tale test egli poteva al più essere riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, ora lo stesso conducente ha esattamente interesse contrario, poiché se non si sottopone all’accertamento si vedrà applicata la sanzione penale più elevata. Altra modifica importante è quella riguardante la confisca del veicolo in caso di condanna, salvo che lo stesso appartenga a persone estranee al reato. Importante è, infine, anche la disposizione che prevede l’applicazione obbligatoria della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente qualora il conducente, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia commesso una violazione del codice della strada da cui sia derivata la commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose.
|