MAGISTRATI E POLITICI.
RECUPERARE
IL PROCESSO PENALE,
OSSIA ANCHE QUELLO CIVILE
di COSIMO MARIA FERRI
Componente del CSM

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a recente visita al Consiglio Superiore della Magistratura del nuovo Guardasigilli Angelino Alfano induce a svolgere alcune riflessioni su cui richiamare la sua attenzione e quella di tutti gli operatori del diritto. Il compito che si trova davanti il nuovo Governo è tutt’altro che semplice e costituisce il concreto banco di prova sul quale sarà verificata l’efficacia delle iniziative assunte in queste settimane, con particolare riferimento a quelle dirette ad incrementare la sicurezza dei cittadini. È innegabile, infatti, che le scelte compiute dal Governo, con i provvedimenti legislativi varati nel prima riunione del Consiglio dei ministri - dall’adozione di nuove misure di contrasto dell’immigrazione clandestina all’inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai delitti contro l’incolumità individuale ad esso connessi, fino all’ampliamento delle ipotesi di giudizio per direttissima e immediato -, rischiano di rimanere soltanto sulla carta ove ad esse non faccia seguito un disegno, che mi permetto di definire strategico, per recuperare piena efficienza al sistema della giustizia.
Affinché gli indirizzi intrapresi dall’Esecutivo non si limitino a soddisfare esigenze soltanto simbolico-espressive - riprendo, qui, la formula cara ad autorevole dottrina penalistica -, ma rappresentino una risposta concreta alla domanda di maggiore protezione che viene dall’opinione pubblica, appare necessario predisporre una serie di interventi tanto nel processo penale - nella consapevolezza che la sua crisi presenta ormai una dimensione della quale sarebbe ipocrita negare il carattere addirittura strutturale -quanto sull’organizzazione dei singoli uffici giudiziari, con la finalità, in questo caso, di ovviare alla carenza di risorse, anche finanziarie, in cui gli stessi si trovano ad operare.
Sono opzioni rimesse alla libera determinazione della maggioranza politico-parlamentare. Non è, quindi, per rivendicare al CSM delle competenze che ad esso non appartengono, ma solo in ossequio al principio di leale collaborazione che deve improntare le relazioni dell’organo di autogoverno con il ministro della Giustizia, che mi permetto di suggerire alcune possibili linee di intervento.
Occorre recuperare il processo penale - anzi il processo in quanto in tale giacché problemi non diversi investono pure quello civile - alla funzione che gli è propria: progredire verso l’esito fisiologico rappresentato dalla decisione, nel merito, della singola regiudicanda, giacché esso deve davvero costituire - ce l’ha rammentato Salvatore Satta quasi cinquanta anni fa in quell’insuperata riflessione sulla giustizia che è «Il mistero del processo» - un processus iudicii.
In una simile prospettiva mi sembra urgente, nel settore penale, il recepimento del principio della «riserva di testo unico» più che la scelta in favore di nuove depenalizzazioni, in parte comunque necessarie anche allo scopo di eliminare quelle figure di reato presenti soprattutto nel Codice del 1930 o in testi di legge anteriori o coevi non più coerenti con il catalogo dei beni meritevoli di protezione penale desumibile dal testo della Costituzione.
Solo in questo modo, infatti, sarà possibile porre un freno a scelte che, nel loro carattere occasionale, portano l’intervento del legislatore, nella selezione dei comportamenti penalmente rilevanti, a presentare quei vizi di farraginosità ed asistematicità che hanno contraddistinto larga parte della produzione normativa anche recente e che, non di rado, influiscono sulla stessa effettiva conoscibilità delle norme incriminatici.
Del pari, sempre allo scopo di restituire alla «dignità» - mi si passi il termine - di una decisione di merito solo le ipotesi criminose che suscitano maggiore allarme sociale, o che più gravemente, anche per le loro modalità di realizzazione, recano offesa a beni o interessi penalmente tutelati, appare necessario incrementare il novero degli istituti con scopi deflattivi del processo. In questa prospettiva, oltre all’ampliamento dell’area dei reati procedibili a querela, potrebbero essere previste forme di archiviazione del procedimento (o di definizione preliminare del giudizio) condizionate, ad esempio, alla circostanza che l’indagato si astenga in futuro dal commettere ulteriori reati, sempre che tale esito sia giustificato dalla scarsa offensività del fatto posto in essere, oppure dalla realizzazione di condotte di riparazione o di risarcimento del danno. Si tratterebbe, in sostanza, di dare vita ad ulteriori istituti che sottendono la medesima ratio a cui si ispirano quelli previsti nell’ambito della giustizia minorile, ovvero per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace.
Infine, specialmente in un contesto che fosse in futuro caratterizzato da simili interventi, non più eludibile diventerebbe una riforma profonda della stessa disciplina della prescrizione del reato, che potrebbe ispirarsi, a mio avviso, ad un sistema analogo a quello contemplato in campo civile, e dunque basato sull’individuazione di un atto del processo - non necessariamente quello introduttivo ma al limite l’adozione di un’eventuale sentenza di condanna, da parte del giudice di prime cure - quale momento finale del decorso del termine prescrizionale.
Il Parlamento ovviamente gode, come è doveroso in una democrazia liberale, della più ampia discrezionalità non solo nella materia penale ma anche nella conformazione degli istituti del processo; ciò nondimeno, pienamente «libero nella costruzione delle scansioni processuali, il legislatore non può tuttavia scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell’attività processuale», giacché in tal modo «si finirebbe col negare la stessa nozione del processo e si contribuirebbe a recare danni evidenti all’amministrazione della giustizia».
Non sono, questi ultimi, rilievi di chi oggi parla, ma insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale - nel paventare il rischio che l’equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice possa, nelle scelte del legislatore, essere solo apparente - ci ha rammentato che «il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale» (così, in particolare, la sentenza n. 353 del 1996).
Occorre dunque salvaguardare non solo il «giusto processo» e la sua «durata ragionevole», ma anche «l’efficienza del processo», bene anch’esso di natura costituzionale e quindi di rango non deteriore rispetto ad altri che pure trovano solenne protezione nella nostra Carta fondamentale. È, quindi, nella medesima stessa prospettiva - necessariamente comune ad ogni processo, quale ne sia la natura - che dovrebbero indirizzarsi gli sforzi del legislatore anche nel settore civile. Funzionali a tale scopo mi sembrano, tra i diversi ipotizzabili, due interventi in particolare.
Mi riferisco per un verso alla necessità di procedere a un accorpamento dei troppi procedimenti speciali ormai presenti nel sistema, la proliferazione ed eterogeneità dei quali ha relegato, alla stregua di una fictio iuris, la configurazione di un modello «ordinario» di processo di cognizione. Indispensabile, poi, è uscire dall’equivoco circa l’apporto che può venire dall’utilizzazione dei giudici onorari del tribunale. La perdurante vigenza della norma (art. 43-bis del regio decreto n. 12 del 1941) che impedisce loro di tenere udienza «se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari», è una scelta che appare sempre più ipocrita, irrealistica ed ingenerosa: ipocrita, perché di fatto la realtà organizzativa di larghissima parte degli uffici giudiziari è contraddistinta dalla predisposizione di ruoli addirittura predeterminati per i giudici onorari; irrealistica perché non tiene conto della necessità, in taluni casi persino dell’indispensabilità, del contributo da essi recato al funzionamento di molti Tribunali, specie quelli di dimensioni medio-piccole; ingenerosa, se si considera che questa sorta di «riserva» circa il loro operato si pone palesemente in contrasto con la crescente valorizzazione conosciuta, invece, dell’impiego di altri magistrati onorari, e cioè i giudici di pace: si pensi, a tacer d’altro, della scelta di devolvere a questi ultimi un contenzioso incidente addirittura sui diritti di libertà, quale è quello relativo alla disciplina dell’immigrazione.
Molto altro, indubbiamente, ci sarebbe da dire. Mi sia consentita, però, una riflessione di carattere più generale: il clima politico e istituzionale in questi ultimi mesi è profondamente cambiato, e se ne è avuta una conferma con l’inizio della nuova legislatura, in questo caso anche in conseguenza della fine di quell’eccesso di frantumazione della rappresentanza parlamentare che aveva caratterizzato, nel corso degli ultimi quindici anni, la composizione delle Camere.
Un atteggiamento di maggiore, reciproco, rispetto contraddistingue i rapporti tra le forze di Governo e quelle di opposizione, e la stessa scelta di costituirsi quale «Governo ombra», compiuta dal maggiore partito dell’attuale minoranza parlamentare, sebbene inedita per la nostra vita istituzionale, dovrebbe ulteriormente favorire lo svolgimento di un confronto sui singoli temi di interesse dell’opinione pubblica che sia sempre franco, ma allo stesso tempo alieno da contrapposizioni puramente ideologiche e da logiche di pura fazione. Da questo punto di vista, è importante che anche la dialettica istituzionale tra questo Consiglio e il ministro Guardasigilli, pur nella doverosa distinzione di competenze e responsabilità, sappia uniformarsi al nuovo clima: di posizioni preconcette e di reciproci sospetti non vi è davvero nostalgia.
«Lo spirito di partito–osservava in anni tragici una grande esponente del pensiero filosofico contemporaneo–è arrivato a contaminare ogni cosa... Siamo arrivati al punto di non pensare quasi più, in nessun ambito, se non prendendo posizione pro o contro un’opinione e cercando argomenti che, secondo i casi, la confutino o la supportino... Quasi dappertutto, e anche di frequente, per problemi puramente tecnici l’operazione di prendere partito, di prendere posizione pro o contro, si è sostituita all’operazione di pensiero».
È dunque con l’auspicio di un definitivo ritorno, di tutti «all’operazione di pensiero» che mi piace pensare possa svilupparsi nelle Istituzioni come presso l’opinione pubblica anche il dibattito in tema di Giustizia.
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