back

IMMIGRAZIONE
LE NUOVE MISURE
PER L'ESPULSIONE
O L'ALLONTANAMENTO
DEL CONDANNATO


Di regola, in caso
di condanna a oltre
2 anni, accertata
la pericolosità sociale
il giudice ordina
l’espulsione
dello straniero
e l’allontanamento del
cittadino comunitario;
in caso di condanna per
un delitto contro
la personalità dello Stato
la misura di sicurezza
è applicata qualunque
sia la pena inflitta


esigenza di prevenire e contrastare più efficacemente il fenomeno dell’immigrazione clandestina in continua espansione nel nostro Paese ha spinto il Governo ad adottare in via d’urgenza nuove norme volte ad ampliare i casi di espulsione dello straniero su ordine del giudice, in caso di condanna penale, prevedendo in questo caso anche l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell’Unione Europea. In questa prospettiva, il decreto legge 92/2008 prevede, innanzitutto, alcune profonde modifiche alle disposizioni contenute nell’articolo 235 del Codice penale, concernenti la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, modifiche volte ad ampliare considerevolmente la portata applicativa di tale misura.
In particolare, nel testo della nuova norma viene inserita, come già si è accennato, la misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino comunitario, allontanamento espressamente previsto e disciplinato a titolo di pena e misura accessoria dall’articolo 33 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. Ma la vera novità è che il limite di pena originariamente previsto per l’irrogazione dell’espulsione (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni) è stato drasticamente ridotto a un tempo superiore a due anni e si estende anche alle condanne inflitte nei confronti del cittadino comunitario.
La nuova norma continua a far salvi gli altri «casi espressamente previsti dalla legge»: in particolare rilevano le espulsioni previste come obbligatorie dall’articolo 312 dello stesso Codice, in conseguenza della condanna per un delitto contro la personalità dello Stato, e dall’articolo 86 del Testo Unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 309/1990, conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti; nonché l’espulsione prevista come facoltativa dall’articolo 15 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286/1998, conseguente alla condanna per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza.

Va comunque sottolineato che anche per effetto di interventi legislativi sulle misure di sicurezza e della stessa Corte Costituzionale in materia (sentenza 24 febbraio 1995 n. 58), in tutti i casi di espulsione è ormai necessario il previo accertamento giudiziale, al momento della condanna, della pericolosità sociale del condannato, valutazione che dovrà essere formulata anche in sede esecutiva. Tale profilo è, peraltro, disciplinato per l’allontanamento dei comunitari a titolo di misura accessoria nella citata direttiva europea. In sostanza, l’odierna previsione impone al giudice - in tutti i casi di condanna dello straniero extra-comunitario o del cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea a una pena superiore a due anni -, di irrogare, previo accertamento della pericolosità sociale, la misura di sicurezza dell’espulsione o dell’allontanamento.
Il decreto estende poi anche all’articolo 312 del Codice penale - concernente la specifica ipotesi di espulsione dello straniero conseguente alla condanna per un delitto contro la personalità dello Stato (ad esempio un reato di terrorismo anche internazionale), indipendentemente dall’entità della condanna riportata - l’introduzione della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino comunitario.

Esso interviene, altresì, sull’impianto sanzionatorio della condotta di trasgressione dell’ordine di espulsione o di allontanamento emesso dal giudice. Praticamente, il rinvio «alle leggi di pubblica sicurezza per il caso di contravvenzione all’ordine di espulsione emanato dall’autorità amministrativa» è stato sostituito con la previsione di un autonomo delitto, punito con la reclusione fino a quattro anni in entrambi i casi.
Con l’articolo 5 del decreto, allo scopo evidente di eliminare le condizioni che favoriscono la permanenza nel territorio dello Stato dei soggetti che non hanno titolo per soggiornarvi (lo straniero extra-comunitario clandestinamente entrato o espulso, ma anche il cittadino comunitario allontanato o che abbia superato il termine di durata del soggiorno), si è infine introdotta una nuova fattispecie delittuosa diretta a punire una particolare condotta di favoreggiamento della permanenza in Italia del soggetto irregolarmente presente che si sostanzia nella cessione a titolo oneroso di un immobile di cui si abbia la disponibilità.

Tale condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la misura di sicurezza della confisca dell’immobile, salvo che questo appartenga a persone estranee al reato. A quanto pare è il solo fatto della onerosità della cessione che integra il nuovo reato. Secondo i primi commentatori non occorre, infatti, il dolo specifico di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, che, laddove è sussistente, potrebbe integrare la più grave ipotesi di favoreggiamento prevista e punita dall’articolo 12 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

La giurisprudenza di legittimità è comunque ferma nel sostenere che la condotta di fornire un alloggio allo straniero extra-comunitario configura il reato di favoreggiamento solo quando dalla stipula del contratto l’imputato intende trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità in cui si trova lo straniero, per cui è necessario accertare in concreto se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre un indebito vantaggio della condizione di illegalità del soggetto che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale. La nuova disposizione, introdotta con il decreto, stabilisce anche che le somme ricavate dall’eventuale vendita dei beni confiscati sono devolute al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
Antonio Marini

back