Terrorismo 1
Come funziona
il Comitato
di sicurezza
finanziaria
Terrorismo 2
Niente trascrizione
di vendite immobiliari
a chi è nella black list
di Antonio Marini

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Come funziona
il Comitato
di sicurezza
finanziaria
on il recente decreto legislativo 109 del 2007, che ha disposto nuove misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo anche internazionale, si è data finalmente stabilità al Comitato di sicurezza finanziaria ampliandone anche la struttura e potenziandone l’attività di contrasto ad ogni forma di finanziamento degli atti terroristici. La legge n. 431 del 2001 che gli ha dato i natali ne aveva previsto la durata solo per un anno, prorogabile per lo stesso periodo con decreto del presidente del Consiglio dei ministri: l’ultima proroga risale al 16 marzo 2007.
Tale organismo è stato introdotto nel nostro ordinamento per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; in particolare per dare attuazione alle misure di congelamento dei beni e delle risorse economiche dei presunti terroristi e dei loro fiancheggiatori, disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.
Queste misure repressive vengono elaborate a livello comunitario attraverso la formazione di liste propedeutiche contenenti i nomi delle persone sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche ovvero di favorirle attraverso finanziamenti occulti; liste periodicamente aggiornate in relazione a quanto viene comunicato dalle autorità competenti dei singoli Stati membri ed eventualmente integranti quelle già elaborate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
In questo contesto il Comitato di Sicurezza finanziaria, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema finanziario italiano da un suo possibile uso per la sovvenzione di attività terroristiche, si pone come organo di promozione di strategie preventive volte all’interdizione dei canali di finanziamento del terrorismo internazionale, fungendo anche come organo di coordinamento non solo fra i vari organismi nazionali che ne fanno parte, ma anche tra questi e gli organismi che svolgono le stesse funzioni negli altri Paesi.
Spetta, inoltre, al Comitato il compito di formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti destinatari delle misure di congelamento dei beni e delle risorse economiche disposte nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, nelle posizioni comuni e nei regolamenti del Consiglio d’Europa, recepite in Italia con il decreto in esame.
Nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea, fatte salve le iniziative dell’autorità giudiziaria in sede penale, il Comitato formula le proposte per l’adozione da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro degli Affari esteri, del decreto di congelamento dei beni e delle risorse economiche in possesso di soggetti, gruppi o entità, designati secondo i criteri e le procedure stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza o da un suo comitato.
Quando, sulla base delle informazioni acquisite, sussiste il rischio che i beni o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne invia segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui Circondario dimora la persona sospettata di finanziare le organizzazioni terroristiche internazionali.
La ratio di tale istituto è quella di segnalare la situazione di pericolo al procuratore della Repubblica competente affinché possa adottare, in via preventiva e prodromica rispetto all’intervento del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, misure di prevenzione in grado di impedire non solo che la libera disponibilità dei beni a disposizione delle organizzazioni terroristiche possa agevolarne l’azione, ma che il tempo necessario per ottenere il provvedimento di congelamento dei beni da parte degli organismi internazionali non vanifichi, nelle more, ogni efficacia all’azione di contrasto posta in essere contro i finanziatori del terrorismo.
A tal fine il Comitato riceve, anche in deroga delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio, le informazioni già in possesso degli enti rappresentati nel Comitato stesso (Ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno, della Giustizia, degli Affari Esteri, Banca d’Italia, Consob, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Arma dei Carabinieri, Direzione Nazionale Antimafia); nonché le informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria ritenute utili per contrastare il finanziamento delle organizzazioni terroristiche, ovvero per coordinare l’azione di contrasto.
Sempre su proposta del Comitato vengono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, le esenzioni dal congelamento. Spetta, infatti, al Comitato il compito di valutare le istanze di esenzione presentate dai soggetti interessati, e di formulare alle competenti autorità internazionali le relative proposte di cancellazione dalle liste dei soggetti designati. Il presidente del Comitato, infine, ha la facoltà di trasmettere dati e informazioni ricevuti al Comitato esecutivo e ai direttori dei Servizi segreti, anche per l’attività di coordinamento del presidente del Consiglio dei ministri.
Niente trascrizione
di vendite immobiliari a chi è nella black list
a discutere la sentenza in tema di finanziamento del terrorismo internazionale, emessa l’11 ottobre 2007 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella quale si è stabilito che il divieto di fornire risorse economiche a persone inserite nelle black list (le famigerate liste nere dei presunti terroristi e dei loro fiancheggiatori), si estende anche alla trascrizione nei registri fondiari della vendita di un immobile, se in base al diritto nazionale l’atto di trascrizione è necessario per perfezionare il trasferimento di proprietà.
Nel caso di specie due cittadine tedesche avevano venduto, tramite un notaio, un immobile sito in Berlino ad alcune persone che avevano versato la somma pattuita su un conto corrente, ma non avevano ancora conseguito l’effettiva proprietà dell’immobile perché la trascrizione del contratto nel registro fondiario, che è l’atto con il quale in Germania si perfeziona la compravendita, era stata rifiutata in quanto il nome di uno degli acquirenti risultava inserito in un elenco di presunti terroristi e loro fiancheggiatori, allegato al regolamento dell’Unione Europea n. 881 del 2002.
Tale regolamento, in attuazione della risoluzione 1390 del 2002 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dispone specifiche misure restrittive, come il congelamento dei beni e delle altre risorse finanziarie, nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani. La Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’Amministrazione, rilevando che la trascrizione del trasferimento di proprietà di un bene immobile in un registro fondiario costituisce un atto che equivale a «mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione» della persona sospettata di avere legami con gruppi terroristici e, come tale è vietata.
Infatti, il divieto stabilito dall’articolo 2 del regolamento comunitario è espresso in termini di particolare ampiezza, come testimonia l’uso delle locuzioni «direttamente o indirettamente». Del pari l’espressione «mettere a disposizione» ha un’ampia accezione che non si riferisce alla sua specifica qualificazione giuridica, ma ricomprende ogni atto il cui compimento sia necessario, in forza del diritto nazionale applicabile, per consentire a una persona di ottenere effettivamente il potere di disporre pienamente del bene di cui trattasi.
Ora, in base al diritto tedesco il contratto di compravendita attraverso un atto notarile non è sufficiente al trasferimento di proprietà, perché per acquisire efficacia è necessaria la trascrizione nel registro fondiario. Vale a dire che prima della trascrizione l’acquirente non ha la possibilità di utilizzare il bene, ma ne diventa effettivo proprietario soltanto dopo che il trasferimento di proprietà è iscritto nel registro fondiario, e da quel momento può utilizzarlo a suo piacimento, magari mettendolo a disposizione di un’organizzazione terroristica.
Ed è proprio ciò che il regolamento comunitario e la risoluzione del Consiglio di sicurezza si prefiggono di impedire: ossia che nelle casse delle organizzazioni criminali affluiscano risorse destinate ad essere utilizzate in attività terroristiche. Nella prospettiva di un’ampia applicazione delle disposizioni comunitarie la Corte ha ritenuto, inoltre, irrilevante la circostanza che il contratto di compravendita fosse stato concluso prima dell’entrata in vigore del regolamento e quindi in una fase antecedente all’inserimento dell’acquirente nelle suddette liste. Questo perché l’articolo 9 del regolamento va interpretato nel senso che le misure restrittive ivi previste, tra cui il congelamento delle risorse economiche, vietano altresì il compimento di atti esecutivi di contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento, come la trascrizione definitiva del trasferimento di proprietà nel registro fondiario.
Peraltro l’applicazione immediata delle anzidette misure appare in linea con l’obbiettivo perseguito dal regolamento, che è quello di impedire immediatamente a determinate persone di disporre di qualsiasi risorsa finanziaria ed economica al fine di evitare il finanziamento, sotto qualsiasi forma, delle attività terroristiche. Tale interpretazione può suscitare qualche perplessità sotto il profilo della sua compatibilità con i diritti fondamentali, ma essa è giustificata dalla necessità di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale. Spetta, comunque, al giudice nazionale verificare se il conseguente obbligo del venditore di restituire la somma ottenuta in seguito alla compravendita sia sproporzionato ed equivalga a una violazione del suo diritto di proprietà.
Pur riconoscendo che l’obbligo di rimborsare il prezzo di vendita imposto dal diritto nazionale crea un indubbio pregiudizio al venditore, i giudici hanno tuttavia escluso che detto pregiudizio possa incidere sull’applicazione obbligatoria del regolamento comunitario, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui i precetti inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario vincolano gli Stati membri anche quando questi danno esecuzione alle disposizioni comunitarie e, di conseguenza, gli Stati stessi sono tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto dei precetti sopra menzionati.
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