TAGLIARE I TEMPI
DELLA GIUSTIZIA
LA STRADA
PER SEMPLIFICARE
LA SOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE
di MAURIZIO DE TILLA
e NINO FERRELLI
Crescita culturale,
gestione locale
delle politiche
di giustizia minore,
incentivazione di nuovi
sistemi e forme
di risoluzione,
procedure efficaci,
rapide e poco onerose:
solo così potrà essere
vinta la battaglia
contro la lentezza
dei procedimenti
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In tema di organizzazione giudiziaria il confronto tra la situazione italiana con quella esistente negli altri Paesi europei ha dimostrato che la diversificazione di tale organizzazione è la regola in quasi tutti; che, in sintonia con tale diversificazione, la soluzione delle controversie si è molto semplificata; che nei Paesi in cui la politica giudiziaria è completamente accentrata non si registra un efficace uso degli strumenti di risoluzione alternativa; che dove vi è un significativo sviluppo a livello locale si sono affermate positivamente anche le politiche di risoluzione alternativa.
In sintesi, nei Paesi in cui non si identifica più soltanto nello Stato il punto di garanzia e di controllo delle regole, si è affermata la fiducia verso modalità di risoluzione alternative; tale processo dovrà avvenire anche in Italia dove, a causa della lentezza della giustizia, si registra una forte spinta all’adozione di istituti di risoluzione semplificata delle controversie, ma nella pratica questo processo è limitato. Probabilmente le difficoltà sono da ricondurre a un problema di ordine culturale: se è agevole collocare tale istituti nei sistemi di diritto anglosassone - ove gli elementi riconducibili alla disciplina della «common law» sono, oltre che legge, anche fonte del diritto -, non lo è altrettanto in sistemi giuridico-normativi come quello italiano, nel quale regna il concetto di diritto positivo e le tracce di diritto comune - e in un certo senso privatistico - si esauriscono nei riferimenti della legge agli usi.
In tal senso sono da ricordare le molteplici esperienze di «alternative dispute resolution» del diritto anglosassone, che non hanno paragone nel nostro sistema giuridico. Con l’espressione «riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie» si evocano espressioni con cui in diverse esperienze, prevalentemente appartenenti all’area anglofona, si allude a fenomeni eterogenei con cui si promuovono iniziative dirette a risolvere i conflitti senza pervenire alla pronuncia della decisione da parte del giudice competente.
Vi si possono ricomprendere i procedimenti in senso lato rivolti a prevenire la lite in via conciliativa, a mediare tra le parti per prevenire la lite, a concludere una transazione, a ottenere questi risultati una volta che la lite sia stata instaurata. Questi procedimenti possono essere affidati allo stesso giudice competente, oppure a terzi cui le parti si rimettano autonomamente, oppure a terzi indicati dallo stesso giudice. Vi sono, ancora, ipotesi in cui al fallimento dell’iniziativa consegue l’instaurazione del giudizio, e quelle in cui consegue la prosecuzione del giudizio.
Il nostro Paese si colloca ai massimi livelli in Europa per domanda di giustizia e numero di processi. Ciò dipende da una serie di cause, collegate ad aspetti sociologici, allo stato alluvionale e confusionale della legislazione in molti settori e, in ultima analisi, a una cultura diffusa che vede nella giurisdizione dello Stato l’unica istanza di garanzia. Si è ormai preso atto della necessità di agire su tale dato culturale, non scoraggiando la domanda di giustizia ma creando, per talune materie o settori, metodi alternativi che contribuiscano a deflazionare la giurisdizione togata, e a dare risposte adeguate alla natura e al valore degli interessi in gioco, anche coinvolgendo le categorie interessate.
Nel nostro Paese non si è mai diffusa una vera cultura per l’affermazione di modelli processuali alternativi alla giurisdizione statale. Lo stesso studio dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie è trascurato non solo nella fase di formazione accademica del giurista, ma anche in quella di preparazione professionale per la persistenza di antichi pregiudizi verso tutto ciò che non è appannaggio della giustizia togata. L’analisi comparatistica dei sistemi europei concernenti l’amministrazione della giustizia rivela che il modello italiano è piuttosto antiquato.
Sotto il profilo dell’accesso alla giustizia si possono notare altre caratteristiche: assenza, in generale, di «filtri» per il ricorso al giudice ordinario, siano essi rimessi ad organismi amministrativi ovvero ad organi giurisdizionali; assenza di procedure non giurisdizionali per la risoluzione dei conflitti, siano esse preventive al ricorso di giustizia o semplicemente concorrenti, facoltative od obbligatorie; assenza di centri di informazione e assistenza per controversie collegate a servizi e consumi di beni, sull’esempio dei «verbrauchzentralen» tedeschi, dei «consumer advice centres» inglesi o dei «free legal aid centres» irlandesi.
E ancora: forte tendenza a definire in modo «contenzioso» le controversie civili, fenomeno che del resto risulta studiato con strumenti storici ed anche statistici; su un piano di più approfondita analisi, si nota altresì l’assenza di limitazioni per l’esercizio del potere di impugnazione, e assenza di «filtri» per l’accesso alla Corte di Cassazione; ingiustificata indifferenza per i percorsi formativi degli operatori forensi e giudiziari.
Nonostante questa sfavorevole situazione generale, possono segnalarsi recenti esperienze volte a «deflazionare» il carico di lavoro del giudice ordinario offrendo risposte differenziate alla cosiddetta domanda di giustizia, cioè risposte adeguate al valore e alla natura degli interessi volta per volta in gioco. Tutti gli ordinamenti europei, in forme diverse, conoscono procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie civili o almeno di alcune di esse.
D’altra parte negli Stati Uniti il fenomeno cui rinvia l’acronimo ADR - Alternative Dispute Resolution -, appare in costante crescita e testimonia l’esistenza di una realtà che, verosimilmente, non può essere studiata solo con la lente del giurista. Ragioni complesse, legate non solo alla lentezza o al formalismo delle procedure giudiziarie, sono alla base dell’evoluzione di strumenti in grado di risolvere i conflitti tra privati senza l’intervento autoritativo di un terzo, e in particolare di un «terzo» qualificato dall’essere diretta espressione della sovranità dello Stato.
Bisognerà seguire lo stesso modello proposto dall’Europa e dagli Stati Uniti: far crescere la consapevolezza culturale accompagnandola con lo sforzo di proporre, in concreto, metodi e sistemi alternativi. In altre parole, non è una questione soltanto giuridica ma sociologica e di cultura in generale. Solo così la battaglia potrà essere vinta. Gestione locale delle politiche di giustizia minore e incentivazione delle forme di risoluzione alternativa delle stesse, attraverso procedure egualmente efficaci, rapide e poco onerose, sono due facce dello stesso problema.
Le Amministrazioni locali devono comprendere che la giustizia, soprattutto per le imprese ma anche per le famiglie, non è un qualcosa di cui ci si può disinteressare. La risoluzione delle controversie è un aggravio di costo che ne impedisce l’adeguato sviluppo: risolvere tale problema fornirebbe ai cittadini un servizio efficace, alle imprese restituirebbe competitività, agli avvocati garantirebbe funzioni e compiti di interesse generale e di grande efficacia.
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