TOTALIZZAZIONE.
TAR FAVOREVOLE ALLE CASSE PROFESSIONALI
di
Maurizio De Tilla

Maurizio
De Tilla
presidente della Cassa Forense e dell’AdEPP
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recentissima sentenza n. 9461 del 2004 del Tar del Lazio, al quale l’Adepp,
che rappresenta gli Enti previdenziali privati, e le Casse professionali
si erano rivolte, ha segnato una prima, importante vittoria per queste
ultime sulla «totalizzazione» dei periodi assicurativi, ossia
sul cumulo gratuito dei periodi di iscrizione maturati nei vari ordinamenti
previdenziali. La controversia verteva sulla legittimità di una
clausola del regolamento, emanato con il decreto del ministro del Lavoro
n. 57 del 7 febbraio 2003, in attuazione dell’art. 71 della legge
n. 388 del 2000. Il Tar del Lazio ha annullato, in particolare, il secondo
comma dell’art. 8 di tale decreto, nella parte in cui esso attribuiva,
all’Ente che eroga il trattamento pensionistico derivante dalla
totalizzazione, la responsabilità di pagare le rate di pensione
anche nel caso di mancata rimessa delle quote di loro spettanza da parte
degli altri Enti tenuti alla liquidazione.
Il Tar del Lazio ha fatto così giustizia annullando una previsione
abnorme, che non trovava alcun riscontro nello stesso art. 71 e che, in
sostanza, finiva per gravare come un onere sostitutivo latente sulle Casse
private, con possibili riflessi insostenibili per i loro bilanci. Ma i
passaggi più importanti della sentenza vanno ricercati nella motivazione,
nella quale si prospetta un’interpretazione ampia dell’autonomia
normativa consentita dal quinto comma dell’art. 6 del regolamento
impugnato, anche con riferimento agli aspetti ben più rilevanti
evidenziati dall’Adepp, quali i tempi di maturazione del diritto
al trattamento previdenziale e le stesse regole di calcolo.
Il giudice amministrativo ha infatti affermato che «il ricorso all’autonomia
delle Casse, consentito dal regolamento, può ovviare alla genericità
di quest’ultimo riguardo ai momenti di calcolo, ai tempi di maturazione
del diritto al trattamento previdenziale e di applicazione delle regole,
nonché all’aumentata onerosità per gli enti erogatori
nel regime della totalizzazione». Le Casse, quindi, potranno usare
la loro autonomia non solo per trovare risorse aggiuntive per far fronte
alla totalizzazione, ma anche per modulare le regole in funzione degli
equilibri finanziari.
Ogni singola Cassa potrà, pertanto, avviare lo studio dei correttivi
necessari per assicurare gli equilibri della gestione, come ad esempio
quello di modulare diversamente le regole di calcolo delle prestazioni
mediante l’introduzione di logiche di tipo contributivo che meglio
si addicono a una corretta gestione del nuovo istituto. Su questi temi
l’AdEPP avvierà i dovuti approfondimenti nel proprio interno,
anche se è auspicabile che l’intera materia possa essere
rivista, in via generale, dal Governo con l’emanazione dei decreti
delegati previsti dalla recente riforma previdenziale varata dal Parlamento,
in conformità con gli accordi già raggiunti con le Casse
professionali.
Naturalmente l’AdEPP si riserva di valutare di impugnare dinanzi
a al Consiglio di Stato la sentenza del Tar del Lazio per riproporre i
numerosi rilievi di incostituzionalità che, ad avviso delle Casse,
inficiano e rendono inapplicabile l’intero regolamento. Tali rilievi
potranno essere eventualmente riproposti in tutta la loro gravità
per rappresentare le incongruenze e le disparità che un distorto
modello di «totalizzazione» può introdurre nel complesso
panorama previdenziale.
La soluzione del problema della totalizzazione non può prescindere,
infatti, da un’approfondita analisi di tale panorama, che presenta
un’assoluta disomogeneità nei vari regimi previdenziali o,
addirittura, nell’ambito di diverse gestioni dello stesso regime,
soprattutto con riferimento al sistema di calcolo delle prestazioni. Partendo
da questa fondamentale premessa metodologica, ben si comprende come, sotto
vari punti di vista, si presta a critiche di costituzionalità la
soluzione normativa introdotta con il citato art. 71 e con il suo regolamento
di attuazione, che per la misura dei trattamenti pensionistici dovuti
a seguito di totalizzazione prende a riferimento, in modo acritico e generalizzato,
le norme vigenti per le rispettive gestioni previdenziali.
Nelle more contiamo sul fatto che il Governo, in un quadro di più
generale armonizzazione, possa intervenire in tempi brevi con l’emanazione
del decreto legislativo di attuazione della delega previdenziale nei termini
già concordati con le Casse, per disinnescare una «bomba
a orologeria» che rischia di scatenare laceranti contrasti sociali
e di gettare nel caos e nell’incertezza normativa migliaia di cittadini
interessati alla definitiva soluzione del problema della totalizzazione.
Come pure appare urgente e prioritaria l’emanazione del decreto
legislativo di attuazione della delega fiscale - legge n. 80 del 17 aprile
2003 -in tema di detassazione degli Enti previdenziali privati. Quest’ultimo
provvedimento, molto atteso dalle Casse, è indispensabile per porre
rimedio alle gravi forme di doppia tassazione cui tali gestioni previdenziali
sono soggette sulla base dell’attuale quadro legislativo. Va rilevato,
infatti, che l’attuale situazione normativa crea un’ingiustificata
duplicazione di imposta che colpisce sostanzialmente lo stesso ammontare
di reddito, prima presso la Cassa professionale e poi, al momento dell’erogazione
della pensione, a carico dei pensionati. È chiaro che il programma
politico dell’AdEPP, e in particolare della Cassa Forense, non potrà
che puntare, nei prossimi mesi, al perseguimento di questi due fondamentali
obiettivi.
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