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PREVIDENZA PRIVATA. MODIFICARE UNA LEGGE INIQUA

di Maurizio De Tilla,
presidente dell'AdEPP




a recentissima circolare applicativa dell’art. 71 della legge 388 del 2000, emanata dall’Inps, ha rilanciato, nel mondo della previdenza dei liberi professionisti, il dibattito sul tema della totalizzazione, intesa come cumulo gratuito dei periodi di iscrizione maturati nei vari ordinamenti previdenziali. Tale circolare in verità, quasi nulla aggiunge alla fisionomia dell’istituto come delineato dal famigerato art. 71 e dal suo regolamento di attuazione contenuto nel decreto ministeriale n. 57 del 27 febbraio 2003, sul quale peraltro pende un ricorso al Tar, avviato dalle Casse professionali, che ne contestano la legittimità. Tuttavia è utile avere l’occasione per tornare su un argomento che è di enorme importanza per tutte le Casse professionali nonché per i soggetti interessati, in gran parte esclusi dall’attuale disciplina che appare dettata ad uso e consumo di pochi privilegiati.
L’incongruenza del regolamento è stata già ampiamente illustrata dall’AdEPP, e discende da una serie di illegittimità già presenti nel disposto legislativo. Come puntualmente evidenziato da alcuni autorevoli giuristi, l’art. 71 della legge 388 del 2000 si presta a critiche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Dopo la sentenza n. 61 del 1999 della Corte costituzionale, il necessario intervento legislativo doveva tener conto di profili di estrema importanza evidenziati dalla stessa Corte, tra i quali gli equilibri finanziari delle Casse. Viceversa, il sistema di calcolo previsto per la totalizzazione non tiene alcun conto del rapporto tra contributi versati e prestazione erogata, creando aggravi ingiustificati ai bilanci delle Casse e, in prospettiva, ai loro equilibri finanziari.
Ulteriore profilo di incostituzionalità riguarda la disparità di trattamento tra gli enti previdenziali privati e gli enti previdenziali pubblici interessati al provvedimento. Si deve considerare, infatti, che ogni onere imposto ai secondi può contare sul sostegno dello Stato tramite la solidarietà generale (attraverso l’aumento del debito pubblico). Per i primi, invece, tale sostegno è stato escluso dallo stesso legislatore. Non va inoltre dimenticato che la totalizzazione va ad inserirsi in un panorama previdenziale generale in cui già esiste lo strumento tecnico più adeguato ad assicurare un unico trattamento pensionistico a chi fosse titolare di più posizioni previdenziali.
Tale strumento è costituito dalla «ricongiunzione dei periodi assicurativi» prevista, per i liberi professionisti, dalla legge n. 45 del 1990. Il rapporto tra i due istituti è stato correttamente posto in rilievo dalla sentenza n. 61 del 1999 della Corte costituzionale, nella quale si configurava non una sovrapposizione, bensì un’alternativa tra di essi: la totalizzazione avrebbe dovuto rappresentare una soluzione «meno vantaggiosa per l’assicurato ma per lui priva di oneri».
A causa dello scriteriato sistema di calcolo delle prestazioni previsto dal modello di totalizzazione introdotto dall’art. 71 e dal suo regolamento di attuazione, viceversa, si è introdotta una sorta di «ricongiunzione gratuita» in cui, a parità di situazioni, il soggetto che fruisce di totalizzazione potrebbe anche arrivare a percepire importi di pensione complessivamente superiori a quelli percepiti in caso di ricongiunzione (onerosa) dei contributi versati, ovvero di permanenza nello stesso ente per tutta la vita lavorativa. La denunciata situazione comporta, ovviamente, inique e immotivate disparità di trattamento anche dal punto di vista dei soggetti interessati all’applicazione del nuovo istituto, con ulteriori gravissimi profili di illegittimità costituzionale.
Ulteriori elementi di illegittimità sono collegati al sistema estremamente farraginoso previsto per procedere alla liquidazione delle singole quote di pensione, laddove si stabilisce l’obbligo, per l’ente, di provvedere alla liquidazione dell’intero importo al pensionato totalizzante, anche senza provvista, da parte degli altri enti tenuti al pagamento. Ciò determina ulteriori preoccupazioni per le Casse di previdenza private tenute ad anticipare anche quote di pensione di pertinenza dell’Inps o di altri enti pubblici, con il rischio di ulteriori oneri e pregiudizi derivanti da ritardi od omissioni nella provvista.
Non possiamo che auspicare un intervento rapido del legislatore per porre rimedio a un quadro normativo estremamente iniquo che rischia di generare oneri diretti e indiretti agli enti, sia privati sia pubblici, interessati all’applicazione del provvedimento. Non si può dimenticare, infatti, che le Casse professionali si sono fatte carico di un faticoso lavoro di messa a punto di una nuova disciplina, unitamente alle associazioni professionali e agli esperti del Ministero della Previdenza sociale.
La delega previdenziale rappresenta, in questo senso, un’occasione da non perdere per intervenire drasticamente sull’istituto recependo il testo dell’accordo raggiunto nel luglio scorso, sotto l’egida dello stesso Ministero. Tale accordo rappresenta, infatti, un buon compromesso fra le varie esigenze in gioco e potrebbe consentire da una parte di restituire equità all’istituto riconducendolo in un corretto rapporto previdenziale con la già esistente «ricongiunzione onerosa» e, dall’altra, di allargare la platea dei soggetti beneficiari ben oltre la discutibile disciplina attualmente vigente.
L’AdEPP è fortemente sostenuta in questa battaglia da parlamentari di vari schieramenti politici e in particolare, per quanto riguarda la totalizzazione, è doveroso segnalare l’emendamento al disegno di legge 2058/S (di cui si auspica una rapida approvazione parlamentare) presentato dall’on. Oreste Tofani, che recepisce integralmente il testo da ultimo concordato. Nel frattempo aspettiamo con fiducia l’ormai prossima decisione del Tar del Lazio sulle numerose illegittimità contenute nell’attuale disciplina dell’istituto, recepite e aggravate nel regolamento di attuazione.
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