RISPARMIO.
DAL CASO PARMALAT
UN NECESSARIO INSEGNAMENTO
PER TUTTI
del
sen. Riccardo Pedrizzi,
presidente della Commissione Finanze
e Tesoro del Senato
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l
caso Parmalat ha mostrato líesistenza di carenze sotto molti punti di vista.
Non hanno funzionato i controlli, nÈ quelli interni nÈ quelli della sorveglianza,
delle societý e del mercato; non hanno funzionato neanche i controlli, possibili,
a livello internazionale. A ciÚ occorre aggiungere una peculiaritý del nostro
sistema finanziario. LíItalia Ë contraddistinta dalla concentrazione del
circuito bancario e del mercato di borsa, che in sostanza fanno capo agli
stessi operatori, cioË alle banche. Le banche, a loro volta, risultano concentrate
in pochi gruppi di grandi dimensioni, per di pi˜ collegati tra loro in virt˜
di partecipazioni reciproche. Questo eccesso di concentrazione ha finito,
in sostanza, per ridurre la concorrenza nellíintero sistema finanziario
mentre un mercato efficiente presuppone che i due canali di finanziamento
delle imprese (banche e Borsa) operino in modo separato e concorrente tra
loro, affinchÈ sia líimpresa a decidere di accedere allíuno o allíaltro,
a seconda delle convenienze dettate di volta in volta dai rispettivi costi.
Questa anomalia italiana ha altresÏ determinato líinsorgere di una significativa,
se non addirittura eccessiva, concentrazione dei rischi; contemporaneamente
ha reso possibile impieghi impropri del mercato di borsa da parte degli
intermediari bancari. Non Ë pertanto un caso se líeccessiva concentrazione
tra sistema bancario e mercato borsistico abbia potuto condurre, in concreto,
a situazioni di conflitto di interesse, come sembra sia accaduto tanto nel
caso Cirio che in quello Parmalat. Una ulteriore, evidente, disfunzione
imputabile sempre ai conflitti di interesse Ë riscontrabile nella revisione
contabile, nella consulenza aziendale e negli analisti finanziari. A questo
proposito sono giacenti in Senato tre disegni di legge: due sullíattivitý
di revisione (da me presentati) e un terzo, giý approvato dalla Camera dei
deputati, sugli analisti. Nei disegni di legge concernenti líattivitý di
revisione sono previsti: il rafforzamento dellíazione di responsabilitý;
nuove regole di incompatibilitý nelle relazioni díaffari tra revisore e
societý revisionata; maggiori e pi˜ pesanti sanzioni (anche penali). Riguardo
alla tutela risarcitoria, questa costituisce una condizione importante in
un sistema di mercato: innanzitutto perchÈ ripristina il danno, ma anche
per la funzione che puÚ svolgere di segnaletica delle disfunzioni nel sistema.
Difatti il ricorso diffuso allíazione di responsabilitý da parte del mercato
puÚ segnalare la presenza di anomalie e disfunzioni prima che queste degenerino
in situazioni di crisi, consentendo in questo modo agli organi di controllo
di intraprendere le necessarie azioni correttive con tempestivitý. Senza
dimenticare, inoltre, che líazione di responsabilitý costituisce anche uno
strumento di bilanciamento dei poteri, in quanto, di fronte alla Vigilanza,
Ë in grado di esprimere il potere diffuso del mercato di rilevare le crisi.
» chiaro che non basta agevolare líesperimento dellíazione di responsabilitý
per regolare le diverse tipologie di conflitti di interesse che possono
verificarsi. Nel mercato dei capitali si creano, difatti, situazioni che
richiedono regolamentazioni cautelari e divieti. A tale proposito si potrebbero
prevedere: - ratios patrimoniali pi˜ stringenti di quelli oggi in vigore
(i limiti alla concentrazione dei rischi verso i soci bancari appaiono particolarmente
blandi); maggiori cautele nelle relazioni díaffari tra le imprese bancarie
e le parti correlate, in modo tale da contenere la posizione complessiva
del rischio che viene assunto dalla banca nei confronti di tali soggetti;
- il divieto per le banche che partecipano in imprese, direttamente o anche
tramite fondi comuni, di collocare titoli emessi da tali soggetti (prevedendo
un divieto assoluto, oppure circoscritto ai soli titoli obbligazionari);
- la definizione di procedure pi˜ articolate per la valutazione dei finanziamenti
da erogare a clienti che siano ad un tempo azionisti della banca, tali da
prevedere in modo pi˜ puntuale le eventuali responsabilitý degli organi
decisionali. CíË un ulteriore ed importante aspetto da sottolineare. In
Italia líuniversalitý dellíimpresa bancaria - consentendo allíistituto di
credito di impegnarsi nellíindustria tramite partecipazioni, finanziamenti
e partecipazioni indirette mediante fondi, gestioni patrimoniali ecc. -
potrebbe determinare situazioni di conflitto di interesse proprio nel momento
in cui líimpresa industriale dovesse attraversare una situazione di crisi;
e tale conflitto di interesse potrebbe sollecitare comportamenti anomali
nel collocamento di valori mobiliari sul mercato e, forse ancora pi˜ grave,
nel finanziamento in generale. Il rischio evidente Ë che il gruppo bancario,
allo scopo di salvare il proprio credito, possa essere tentato da ritardare
e cosÏ coprire la crisi dellíimpresa industriale, senza che a questo fine
sia influente líeventuale partecipazione dellíimpresa industriale nella
banca. Ora, dal momento che non appare possibile arrivare immediatamente
alla separazione tra il mercato di borsa e líintermediazione bancaria (in
modo da scardinare alla radice gli intrecci che determinano la concentrazione),
líunica soluzione percorribile appare quella di cui si Ë detto, cioË líaggravio
dei ratios e la modifica delle procedure. Casi come quelli della Cirio e
della Parmalat hanno fatto emergere anche líimportanza di un intervento
sullíassetto della vigilanza come si Ë venuto delineando tramite le iniziative
e le riforme attuate nelle passate legislature. Per questo appare oggi necessario,
in particolare, rafforzare la normativa e i poteri dellíAutoritý che sovrintende
al mercato finanziario. Ricordo brevemente líassetto normativo vigente in
Italia in materia di vigilanza. Se con il Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia la Banca díItalia Ë stata individuata come líorganismo
responsabile della vigilanza sullíattivitý bancaria, successivamente, con
líintroduzione del Testo unico dellíintermediazione finanziaria Ë stata
definita la ripartizione delle competenze e delle responsabilitý tra la
stessa Banca díItalia e la Consob. Mentre sono state attribuite alla Banca
díItalia le competenze relative alla stabilitý degli intermediari e al contenimento
del rischio, alla Consob Ë stata riservata la competenza in merito alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti. In particolare, alla Consob
Ë stata attribuita la disciplina delle procedure (anche di controllo interno)
relative ai servizi prestati e al comportamento da osservare nei rapporti
con gli investitori, anche allo scopo di ridurre al minimo i conflitti di
interesse e di assicurare che le gestioni individuali tengano conto delle
specifiche esigenze dei singoli investitori e quelle collettive degli organismi
di investimento collettivo del risparmio (Oicr); inoltre sempre alla Consob
Ë stata attribuita la disciplina degli obblighi informativi nella prestazione
dei servizi. A tale schema sul sistema della vigilanza nel nostro Paese
va poi aggiunta líAutoritý Antitrust, cui sono stati attribuiti compiti
generali per la tutela della concorrenza e del mercato, mentre la vigilanza
sugli istituti di credito, sulle assicurazioni e sui fondi pensione Ë stata
affidata ad Autoritý specializzate di settore, che hanno mantenuto anche
i compiti relativi alla protezione dellíinvestitore e della concorrenza.
Occorre pertanto un intervento in tale quadro normativo, che doti la Consob
- organismo che si occupa del controllo delle societý e del mercato borsistico
- di tutti i poteri, delle risorse e dellíorganizzazione necessari per svolgere
efficacemente le proprie attivitý, in modo da poter esercitare uníanalisi
penetrante ed esaustiva sulle attivitý e sui conti delle societý, e in particolare
di quelle che raccolgono direttamente il risparmio pubblico attraverso azioni
ed obbligazioni. Un intervento normativo per il rafforzamento dellíAutoritý
di controllo sulle societý dovrebbe comunque spaziare in diversi ambiti,
a partire da un ampliamento dei poteri ad essa spettanti nelle aree informative-conoscitive,
ispettive-indagatorie e sanzionatorie. Alla Consob andrebbe attribuito un
penetrante potere di indagine su specifiche fattispecie criminose - quali
líinsider trading, líaggiotaggio, le false comunicazioni sociali -, da esercitarsi
previa informativa allíautoritý giudiziaria competente, e con rendicontazione
sui risultati acquisiti. Nellíattivazione e nello svolgimento dellíindagine
líAutoritý dovrebbe disporre di poteri analoghi a quelli della Polizia giudiziaria
e servirsi dellíausilio della Guardia di Finanza o dellíArma dei Carabinieri.
Contemporaneamente andrebbero resi pi˜ penetranti i poteri dellíAutoritý
in materia di professionalitý e correttezza delle societý che si occupano
della revisione contabile. Una volta che siano stati opportunamente potenziati
i poteri della Consob e attuate forme pi˜ intense di cooperazione internazionale,
la Banca díItalia, díintesa con la Consob, potrý elaborare un compendio
normativo che rappresenti una sorta di Statuto del risparmiatore, con efficacia
vincolante ed ampia informativa al mercato. Soluzioni di tipo diverso, rispetto
alle indicazioni sopra esposte, potrebbero dare la sensazione di voler divagare
rispetto al cuore del problema o, peggio ancora, rischiare di destabilizzare
un equilibrio tra le istituzioni giý difficile di per sÈ. In certi frangenti
il senso delle istituzioni e la disponibilitý al servizio del bene comune
devono rappresentare líunica bussola di orientamento, ed Ë in questa ottica
che occorre far svolgere tutto il corso necessario allíindagine parlamentare
conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari
e la tutela del risparmio promossa dal Senato della Repubblica e dalla Camera
dei deputati. |