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RISPARMIO. DAL CASO PARMALAT
UN NECESSARIO INSEGNAMENTO
PER TUTTI

del sen. Riccardo Pedrizzi,
presidente della Commissione Finanze
e Tesoro del Senato

 

 

l caso Parmalat ha mostrato líesistenza di carenze sotto molti punti di vista. Non hanno funzionato i controlli, nÈ quelli interni nÈ quelli della sorveglianza, delle societý e del mercato; non hanno funzionato neanche i controlli, possibili, a livello internazionale. A ciÚ occorre aggiungere una peculiaritý del nostro sistema finanziario. LíItalia Ë contraddistinta dalla concentrazione del circuito bancario e del mercato di borsa, che in sostanza fanno capo agli stessi operatori, cioË alle banche. Le banche, a loro volta, risultano concentrate in pochi gruppi di grandi dimensioni, per di pi˜ collegati tra loro in virt˜ di partecipazioni reciproche. Questo eccesso di concentrazione ha finito, in sostanza, per ridurre la concorrenza nellíintero sistema finanziario mentre un mercato efficiente presuppone che i due canali di finanziamento delle imprese (banche e Borsa) operino in modo separato e concorrente tra loro, affinchÈ sia líimpresa a decidere di accedere allíuno o allíaltro, a seconda delle convenienze dettate di volta in volta dai rispettivi costi. Questa anomalia italiana ha altresÏ determinato líinsorgere di una significativa, se non addirittura eccessiva, concentrazione dei rischi; contemporaneamente ha reso possibile impieghi impropri del mercato di borsa da parte degli intermediari bancari. Non Ë pertanto un caso se líeccessiva concentrazione tra sistema bancario e mercato borsistico abbia potuto condurre, in concreto, a situazioni di conflitto di interesse, come sembra sia accaduto tanto nel caso Cirio che in quello Parmalat. Una ulteriore, evidente, disfunzione imputabile sempre ai conflitti di interesse Ë riscontrabile nella revisione contabile, nella consulenza aziendale e negli analisti finanziari. A questo proposito sono giacenti in Senato tre disegni di legge: due sullíattivitý di revisione (da me presentati) e un terzo, giý approvato dalla Camera dei deputati, sugli analisti. Nei disegni di legge concernenti líattivitý di revisione sono previsti: il rafforzamento dellíazione di responsabilitý; nuove regole di incompatibilitý nelle relazioni díaffari tra revisore e societý revisionata; maggiori e pi˜ pesanti sanzioni (anche penali). Riguardo alla tutela risarcitoria, questa costituisce una condizione importante in un sistema di mercato: innanzitutto perchÈ ripristina il danno, ma anche per la funzione che puÚ svolgere di segnaletica delle disfunzioni nel sistema. Difatti il ricorso diffuso allíazione di responsabilitý da parte del mercato puÚ segnalare la presenza di anomalie e disfunzioni prima che queste degenerino in situazioni di crisi, consentendo in questo modo agli organi di controllo di intraprendere le necessarie azioni correttive con tempestivitý. Senza dimenticare, inoltre, che líazione di responsabilitý costituisce anche uno strumento di bilanciamento dei poteri, in quanto, di fronte alla Vigilanza, Ë in grado di esprimere il potere diffuso del mercato di rilevare le crisi. » chiaro che non basta agevolare líesperimento dellíazione di responsabilitý per regolare le diverse tipologie di conflitti di interesse che possono verificarsi. Nel mercato dei capitali si creano, difatti, situazioni che richiedono regolamentazioni cautelari e divieti. A tale proposito si potrebbero prevedere: - ratios patrimoniali pi˜ stringenti di quelli oggi in vigore (i limiti alla concentrazione dei rischi verso i soci bancari appaiono particolarmente blandi); maggiori cautele nelle relazioni díaffari tra le imprese bancarie e le parti correlate, in modo tale da contenere la posizione complessiva del rischio che viene assunto dalla banca nei confronti di tali soggetti; - il divieto per le banche che partecipano in imprese, direttamente o anche tramite fondi comuni, di collocare titoli emessi da tali soggetti (prevedendo un divieto assoluto, oppure circoscritto ai soli titoli obbligazionari); - la definizione di procedure pi˜ articolate per la valutazione dei finanziamenti da erogare a clienti che siano ad un tempo azionisti della banca, tali da prevedere in modo pi˜ puntuale le eventuali responsabilitý degli organi decisionali. CíË un ulteriore ed importante aspetto da sottolineare. In Italia líuniversalitý dellíimpresa bancaria - consentendo allíistituto di credito di impegnarsi nellíindustria tramite partecipazioni, finanziamenti e partecipazioni indirette mediante fondi, gestioni patrimoniali ecc. - potrebbe determinare situazioni di conflitto di interesse proprio nel momento in cui líimpresa industriale dovesse attraversare una situazione di crisi; e tale conflitto di interesse potrebbe sollecitare comportamenti anomali nel collocamento di valori mobiliari sul mercato e, forse ancora pi˜ grave, nel finanziamento in generale. Il rischio evidente Ë che il gruppo bancario, allo scopo di salvare il proprio credito, possa essere tentato da ritardare e cosÏ coprire la crisi dellíimpresa industriale, senza che a questo fine sia influente líeventuale partecipazione dellíimpresa industriale nella banca. Ora, dal momento che non appare possibile arrivare immediatamente alla separazione tra il mercato di borsa e líintermediazione bancaria (in modo da scardinare alla radice gli intrecci che determinano la concentrazione), líunica soluzione percorribile appare quella di cui si Ë detto, cioË líaggravio dei ratios e la modifica delle procedure. Casi come quelli della Cirio e della Parmalat hanno fatto emergere anche líimportanza di un intervento sullíassetto della vigilanza come si Ë venuto delineando tramite le iniziative e le riforme attuate nelle passate legislature. Per questo appare oggi necessario, in particolare, rafforzare la normativa e i poteri dellíAutoritý che sovrintende al mercato finanziario. Ricordo brevemente líassetto normativo vigente in Italia in materia di vigilanza. Se con il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia la Banca díItalia Ë stata individuata come líorganismo responsabile della vigilanza sullíattivitý bancaria, successivamente, con líintroduzione del Testo unico dellíintermediazione finanziaria Ë stata definita la ripartizione delle competenze e delle responsabilitý tra la stessa Banca díItalia e la Consob. Mentre sono state attribuite alla Banca díItalia le competenze relative alla stabilitý degli intermediari e al contenimento del rischio, alla Consob Ë stata riservata la competenza in merito alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti. In particolare, alla Consob Ë stata attribuita la disciplina delle procedure (anche di controllo interno) relative ai servizi prestati e al comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche allo scopo di ridurre al minimo i conflitti di interesse e di assicurare che le gestioni individuali tengano conto delle specifiche esigenze dei singoli investitori e quelle collettive degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr); inoltre sempre alla Consob Ë stata attribuita la disciplina degli obblighi informativi nella prestazione dei servizi. A tale schema sul sistema della vigilanza nel nostro Paese va poi aggiunta líAutoritý Antitrust, cui sono stati attribuiti compiti generali per la tutela della concorrenza e del mercato, mentre la vigilanza sugli istituti di credito, sulle assicurazioni e sui fondi pensione Ë stata affidata ad Autoritý specializzate di settore, che hanno mantenuto anche i compiti relativi alla protezione dellíinvestitore e della concorrenza. Occorre pertanto un intervento in tale quadro normativo, che doti la Consob - organismo che si occupa del controllo delle societý e del mercato borsistico - di tutti i poteri, delle risorse e dellíorganizzazione necessari per svolgere efficacemente le proprie attivitý, in modo da poter esercitare uníanalisi penetrante ed esaustiva sulle attivitý e sui conti delle societý, e in particolare di quelle che raccolgono direttamente il risparmio pubblico attraverso azioni ed obbligazioni. Un intervento normativo per il rafforzamento dellíAutoritý di controllo sulle societý dovrebbe comunque spaziare in diversi ambiti, a partire da un ampliamento dei poteri ad essa spettanti nelle aree informative-conoscitive, ispettive-indagatorie e sanzionatorie. Alla Consob andrebbe attribuito un penetrante potere di indagine su specifiche fattispecie criminose - quali líinsider trading, líaggiotaggio, le false comunicazioni sociali -, da esercitarsi previa informativa allíautoritý giudiziaria competente, e con rendicontazione sui risultati acquisiti. Nellíattivazione e nello svolgimento dellíindagine líAutoritý dovrebbe disporre di poteri analoghi a quelli della Polizia giudiziaria e servirsi dellíausilio della Guardia di Finanza o dellíArma dei Carabinieri. Contemporaneamente andrebbero resi pi˜ penetranti i poteri dellíAutoritý in materia di professionalitý e correttezza delle societý che si occupano della revisione contabile. Una volta che siano stati opportunamente potenziati i poteri della Consob e attuate forme pi˜ intense di cooperazione internazionale, la Banca díItalia, díintesa con la Consob, potrý elaborare un compendio normativo che rappresenti una sorta di Statuto del risparmiatore, con efficacia vincolante ed ampia informativa al mercato. Soluzioni di tipo diverso, rispetto alle indicazioni sopra esposte, potrebbero dare la sensazione di voler divagare rispetto al cuore del problema o, peggio ancora, rischiare di destabilizzare un equilibrio tra le istituzioni giý difficile di per sÈ. In certi frangenti il senso delle istituzioni e la disponibilitý al servizio del bene comune devono rappresentare líunica bussola di orientamento, ed Ë in questa ottica che occorre far svolgere tutto il corso necessario allíindagine parlamentare conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio promossa dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.
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