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LIBERE PROFESSIONI.
SUPERCONTROLLI SULLE CASSE, PUBBLICHE E PRIVATE




di Maurizio De Tilla,
presidente della Cassa Forense
e dell' AdEPP

orna periodicamente in discussione líeventualitý di ulteriori forme di controllo per gli Enti previdenziali privatizzati dei professionisti, che giý sono onerati di ´supercontrolliª da parte di una pluralitý di soggetti pubblici e privati. La privatizzazione ha aggiunto ulteriori strumenti di vigilanza a quelli giý esistenti nella precedente ´vita pubblicaª. Le Casse professionali sono oggi sottoposte a ben undici controlli, il che costituisce un record difficilmente equiparabile. La vigilanza Ë, infatti, cosÏ esercitata. ‚ Controlli generali sulle associazioni e sulle fondazioni di diritto privato (art. 1, comma 2). Che tali controlli si applichino lo si deriva da ciÚ: che gli enti assumono la personalitý giuridica di diritto privato ´ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice civileª. PoichÈ, perÚ, subito dopo il legislatore precisa che la personalitý viene assunta anche ´secondo le disposizioni di cui al presente decretoª, Ë chiaro che detti controlli sono solo residuali rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994 oppure - ovviamente - dalle altre fonti speciali in materia. ‚ Controlli sugli atti normativi degli enti. Giusta líart. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo e i regolamenti, devono essere approvati ´ai sensi dellíart. 3, comma 2ª, con un controllo di legittimitý e non di merito. ‚ Controlli sui rendiconti annuali, esercitati dai soggetti in possesso dei requisiti per líiscrizione al registro dei revisori contabili, di cui allíart. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (art. 2, comma 3). Si tratta evidentemente di controlli di diversa natura rispetto ai precedenti, perchÈ esercitati da soggetti ´indipendentiª e comunque non pubblici. ‚ Controlli sostitutivi e repressivi in caso di disavanzo economico-finanziario, nella forma della nomina di un commissario straordinario (art. 2, comma 4) e della nomina di un commissario liquidatore (art. 2, comma 5). Entrambe tali forme di controllo sono affidate al ministro del Lavoro, di concerto con i ministri di cui allíart. 3, comma 1. ‚ Controlli repressivo-sanzionatori, di spettanza delle stesse Autoritý di cui al punto precedente, in caso di non corretta gestione degli enti segnata da gravi violazioni di legge, nella forma della nomina di un commissario straordinario (art. 2, comma 6). ‚ Controlli indiretti, tramite i rappresentati delle Amministrazioni competenti nei collegi sindacali (art. 3, comma 1). ‚ Controlli (sempre di spettanza dellíAutoritý di cui al punto d) in forma di approvazione di determinati atti, in particolare le delibere in materia di contributi e prestazioni. ‚ Controlli (sempre di spettanza delle Autoritý di cui al punto d) che possono sfociare in rilievi motivati su: bilanci preventivi e conti consuntivi; note di variazione al bilancio di previsione; criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; delibere contenenti criteri direttivi generali. ‚ Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dellíart. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 509 del 1994. Tale controllo riguarda la gestione di ciascun ente nel suo complesso, ma concerne anche singole vicende sulle quali la Corte puÚ di volta in volta pronunciarsi. ‚ Controlli (di spettanza del ministro del Lavoro) connessi alla tenuta dellíalbo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivitý di previdenza ed assistenza, ai sensi dellíart. 4, comma 1. Si tratta di controlli attinenti alla regolaritý delle comunicazioni obbligatorie allíalbo medesimo, in particolare sul rispetto degli obblighi di richiesta di iscrizione nel registro gravanti sugli amministratori degli enti ai sensi dellíart. 2, comma 8 del decreto del ministro del Lavoro del 2 maggio 1996, n. 337 (recante Regolamento per líistituzione dellíalbo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivitý di previdenza e assistenza). ‚ Controllo (di tipo istruttorio) sullíandamento della spesa previdenziale ad opera del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui allíart. 1, comma 44 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nellíambito del quadro normativo sopra delineato Ë importante tener conto dellíautonomia ormai consolidata degli Enti professionali e della loro capacitý di autogestione ampiamente dimostrata nei primi anni di privatizzazione. Nessuno dubita del fatto che sugli enti debbano essere esercitati dei controlli, connaturati alla rilevanza pubblicistica propria dellíattivitý svolta. Tali controlli, tuttavia, non possono essere congegnati in misura esagerata e, per giunta, come se la privatizzazione non fosse avvenuta. I controlli devono essere funzionali ad assicurare la miglior gestione degli enti e da contenere nel limite strettamente necessario al miglior perseguimento dei fini istituzionali. In altri termini: non Ë un generico interesse della pubblica amministrazione che puÚ legittimare il controllo, ma solo lo specifico interesse pubblico sotteso allíattivitý degli enti (la migliore erogazione delle prestazioni agli iscritti). I controlli sono il contraltare dellíautonomia riconosciuta agli enti, sicchÈ non possono essere concepiti come un mezzo per comprimere quellíautonomia, bensÏ solo come uno strumento per evitare che il suo distorto esercizio pregiudichi il raggiungimento dei fini di rilievo pubblicistico. Controlli, dunque, come strumenti non di direzione, ma di verifica di attivitý che - in sÈ - godono di un ambito di autonomia garantito. Davanti a questa situazione mi sembra di poter affermare che il quadro complessivo dei controlli esistenti sullíattivitý degli Enti non abbia alcuna necessitý di essere ampliato, anzi esso va semplificato e razionalizzato, con una congrua riduzione. I veri problemi degli Enti professionali sono altri e sono stati pi˜ volte rappresentati in tutte le sedi istituzionali: la doppia tassazione, la gestione della previdenza complementare e dellíassistenza sanitaria integrativa, la soluzione equa e razionale del nodo della totalizzazione. Qualche recente apertura al dialogo da parte del ministro delle Politiche sociali lascia sperare che le giuste richieste dellíAdEPP possano trovare accoglimento. Speriamo che le legittime aspettative di oltre un milione di professionisti iscritti alle Casse non vadano deluse e si traducano presto in fatti concreti.
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